martedì 6 agosto 2013

Non paghi la contravvenzione e t’arriva la cartella Equitalia? Leggila bene: se c’e’ maggiorazione semestrale e’ nulla

In caso di ritardato pagamento di una contravvenzione, la cartella esattoriale successiva non può addebitare le maggiorazioni pari al 10% per ogni semestre: pena la nullità dell’atto di Equitalia.
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Se la cartella esattoriali di Equitalia, emessa a seguito del mancato pagamento di una multa stradale, contiene le maggiorazioni semestrali del 10%, è nulla. A dirlo è il Giudice di Pace di Eboli che ricalca l’orientamento già seguito dalla Cassazione (leggi l’articolo nel box “Precedenti favorevoli”). Secondo il magistrato, infatti, tali maggiorazioni (pari a un decimo ogni sei mesi) sono applicabili solo nell’ipotesi di ordinanza-ingiunzione e in caso di rigetto del ricorso proposto al Prefetto. Al contrario, nel caso di violazioni al codice della strada, il mancato pagamento della contravvenzione comporta già una sanzione. Tale sanzione è rappresentata dalla maggiorazione della somma dovuta, sino alla metà del massimo della sanzione edittale. Essa viene riportata nella cartella di Equitalia, notificata successivamente all’automobilista.
Altre maggiorazioni, pertanto – come quella appunto del 10% ogni sei mesi – sono illegittime e rendono nulla l’intera cartella esattoriale.
IN PRATICA
Quando si riceve una cartella esattoriale, bisogna controllare, nella sezione relativa al dettaglio delle somme dovute, se essa è stata inviata per violazioni del codice della strada. In questo caso, qualora tra gli importi indicati vi siano anche le “maggiorazioni del 10% ogni sei mesi”, la cartella di Equitalia è nulla.

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